I 5 errori più frequenti dei Giudici di merito in materia bancaria

I 5 errori più frequenti dei Giudici di merito in materia bancaria

1) LA CASSAZIONE HA CHIARAMENTE ENUNCIATO CHE L’USURA DEL TASSO DI MORA VA VERIFICATA COMPARANDO GLI INTERESSI CONVENZIONALI MORATORI AL TASSO SOGLIA PUBBLICATO CALCOLATO SULLA BASE DELLE RILEVAZIONI TRIMESTRALI PUBBLICATE DAL MINISTERO DEL TESORO.

Cassazione Ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27442

“Al fine di prevenire ulteriore contenzioso, questo Collegio reputa opportuno soggiungere due notazioni finali. La prima è che il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento: è infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l’usurarietà degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi dell’art. 2 I. 108/96, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di “mora-soglia”, ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia”

ALCUNI GIUDICI DI MERITO SI DISCOSTANO

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 19.12.2018 | n.24358

“La rilevazione dell’usurarietà degli interessi moratori postula l’analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi. Non è condivisibile l’ordinanza della Corte di Cassazione. 27442 del 30.10.2018 nettamente in contrasto con le direttive delineate dalle Sezioni Unite, pertanto, è da ritenersi legittima la ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi moratori, dato dai risultati di un’indagine statistica effettuata dalla Banca d’Italia, che ha rilevato come mediamente il tasso degli interessi moratori convenzionalmente pattuito viene maggiorato di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi. La maggiorazione proposta dalla Banca d’Italia è, pienamente legittima, poiché, oltre ad essere prevista dai decreti ministeriali, consente di rendere omogeneo il parametro di riferimento (il tasso soglia) al dato in verifica (gli interessi moratori), conformemente alla voluntas legis (cfr. Trib. Roma n. 22880 del 28/11/2018)”.

2) La CASSAZIONE HA INDISCUTIBILMENTE AFFERMATO CHE ANCHE PRIMA DELLA CHIUSURA DEL CONTO IL CORRENTISTA E’ CHIARAMENTE LEGITTIMATO AD AGIRE PER FAR DICHIARARE LA NULLITÀ DEL TITOLO SU CUI L’ADDEBITO SI BASA PER OTTENERE UNA RETTIFICA IN SUO FAVORE DELLE RISULTANZE DEL CONTO.

Cassazione S.U. 24418 del 2010

“Sin dal momento dell’annotazione, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso.”

ALCUNI GIUDICI DI MERITO SI DISCOSTANO

Tribunale di Catania, Giudice Mariano Sciacca | 07.02.2019 | n.548

Quando la domanda di ripetizione è proposta con riguardo ad un conto aperto, è indubbio che non v’è materia di ripetizione di indebito conseguente all’accertamento delle dedotte invalidità negoziali e all’accertamento del relativo saldo a rapporto definito giacché la mera annotazione in conto di una posta di interessi assunti illegittimamente addebitati non si risolve per ciò stesso in un pagamento, presupposto indispensabile per l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c..

3) La CASSAZIONE HA INDISCUTIBILMENTE AFFERMATO CHE LA VERIFICA DELL’USURA SUL CONTO CORRENTE VA EFFETTUATA CON RIFERIMENTO ALL’INTERESSE PRATICATO E NON SOLAMENTE TENENDO IN CONSIDERAZIONE LE PATTUIZIONI

Cassazione civile sez. un. n. 16303 del 20/06/2018

La verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, ACCANTO AL CALCOLO DEL TASSO IN CONCRETO PRATICATO E AL RAFFRONTO DI ESSO CON IL TASSO SOGLIA,

“Il confronto tra l’ammontare percentuale della CMS praticata e l’entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50 % l’entità della CMS media pubblicata nelle tabelle” (la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, prima della modifica introdotta con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modif. nella L. 12 luglio 2011, n. 106, prevedeva appunto che il tasso soglia era costituito dal TEGM aumentato della metà). “Peraltro – prosegue la Banca d’Italia l’applicazione di commissioni che superano l’entità della “CMS soglia” non determina, di per sè, l’usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l’importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l’ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti (“margine”). Qualora l’eccedenza della commissione rispetto alla “CMS soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge”

ALCUNI GIUDICI DI MERITO SI DISCOSTANO

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Dott. Fausto Basile | 19.02.2018 | n.3565

Qualora il tasso di interessi concordato tra le parti superi, in corso di rapporto, la soglia dell’usura come determinata ai sensi della l. 108/1996, non si verifica nullità o inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della suddetta legge o della clausola stipulata successivamente per tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula.

4) LA CASSAZIONE HA CHIARAMENTE AFFERMATO CHE NON E’ PIU’ POSSIBILE EMETTERE DECRETO INGIUNTIVO o ORDINANZA D‘INGIUNZIONE AI SENSI DELL’ART 186 TER IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO SULLA BASE DEL SOLO SALDACONTO

Cassazione n. 13542 del 30 maggio 2017, Cassazione n. 12935 del 23 maggio 2017,  Cassazione  n. 12936 del 23 maggio 2017

 “L’estratto di saldaconto, di mera natura riassuntiva del debito finale» – così annotano questi provvedimenti -, se era «idoneo nel vigore del previgente art. 102 legge bancaria 1936/38, non è più sufficiente ai sensi dell’art. 50 TUB, che richiede FINANCHE IN MONITORIO un vero e proprio estratto conto con la registrazione delle varie partite in dare e avere”

ALCUNI GIUDICI DI MERITO SI DISCOSTANO

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Dott. Giuseppe Russo | 07. 08.2018 | n. 16333

“secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza il valore probatorio dell’estratto di saldaconto è limitato al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento a cognizione piena introdotto con l’opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi egualmente significativi”

5) LA CASSAZIONE HA AFFERMATO CHE LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA AI FINI DELL’USURA NON COSTITUISCE NORMALE REMUNERAZIONE COLLEGATA ALL’ EROGAZIONE DEL CREDITO, MA SENDO UNA REMUNERAZIONE EVENTUALE PUO’ DETERMINARE SOLO USURA SOPRAVVENUTA

Cassazione civile sez. I  n. 9762 del 19 aprile 2018

Con gli ulteriori motivi, la ricorrente censura l’affermata legittimità delle pattuizioni, nell’art.19 del contratto di finanziamento, relative alla commissione dello 0,75% ed al rimborso alla banca delle spese di conteggio, per l’ipotesi di anticipata estinzione del finanziamento, in quanto la suddetta commissione ed il rimborso delle spese costituirebbero una “remunerazione…collegata al normale utilizzo delle somme mutuate”, che dovrebbe pertanto essere presa in considerazione, trattandosi di normale e non eventuale remunerazione della stessa erogazione del credito, ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1, ai fini dell’individuazione dell’interesse effettivamente preteso dalla banca e dell’eventuale superamento del tasso soglia.

I motivi dunque si ricollegano sempre alla questione della c.d. usura sopravvenuta, che ha trovato smentita nella recente pronuncia delle Sezioni Unite

ALCUNI GIUDICI DI MERITO SI DISCOSTANO

Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Fabrizio Carletti | 15.01.2019 | n.77

La commissione di estinzione anticipata è costo inerente all’erogazione del credito, essendo contenuta nel contratto di credito, stimolandone il regolare adempimento e costituendo un succedaneo delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca per effetto dell’anticipata estinzione.

La commissione di estinzione anticipata è da inserire fra le voci che concorrono alla formazione del TEG. Né è a dirsi che perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG, la sola pattuizione contrattuale è insufficiente e che gli oneri eventuali concorrono alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili.

Di Avv. Prof. Giuseppe Lepore

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