Sovraindebitamento Familiare – Legge 3/2012

Sovraindebitamento Familiare – Legge 3/2012

la soluzione della crisi viene dalla legge ma serve un’adeguata cultura del consumatore e delle istituzioni coinvolte.

Le situazioni personali debitorie portate allo stremo della sopportazione, pur con la volontà del soggetto interessato di far fronte con ogni possibile sforzo alla crisi economica individuale, hanno determinato effetti collaterali spesso drammatici, tristemente noti alle cronache della carta stampata.

Nell’attuale scenario sociale economico e politico, il concetto di crisi ed il suo vocabolario i cui termini rimandano al debito, al default, alla bancarotta, al fallimento controllato e, altri termini tipici, non coinvolge i soli Stati, banche o aziende ma, è oramai condizione sempre più afferente ai soggetti privati.

A livello di soggetti persone fisiche, il debito non può pertanto che assumere connotati altrettanto meritevoli di considerazione e tutela legale quale fenomeno di “massa”, riscontrandosi un sovraindebitamento sempre più diffuso a livello individuale o meglio, familiare.

Sovraindebitamento”, si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché, la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Tale definizione piuttosto ampia, nella gran parte dei casi, si riduce tuttavia alle fattispecie in cui il “consumatore” sperimenta serie difficoltà ad onorare le rate di uno o più finanziamenti contratti nel tempo, ovvero, di un mutuo fondiario, ovvero l’esazione dei tributi.

Con l’introduzione della Legge 27/01/2012 n.3, come modificata con il D.L. 18/10/2012 n. 179 (“Legge sulla Composizione della Crisi da Sovraindebitamento”), pertanto, l’ordinamento italiano ha istituito una peculiare procedura per la ristrutturazione dei debiti dei privati, cioè di coloro che non rientrando nei presupposti della legge fallimentare, sia perché al disotto dei limiti dimensionali ivi previsti, sia perché in quanto soggetti non imprenditori, rimanevano di fatto esclusi da ogni possibilità di soluzione globale delle proprie posizioni debitorie.

La legge 27 gennaio 2012, n.3, agli artt. da 6 a 20, fissa l’ambito d’ingresso, le modalità di apertura della procedura, l’istruttoria, il procedimento, l’omologazione, l’esecuzione, le patologie ed anche le sanzioni penali della composizione della crisi da sovraindebitamento.

A garanzia della serietà della procedura vi è infatti la previsione di fattispecie di reato in capo al debitore ed all’organo di composizione della crisi, laddove sussistano abusi ed/o attestazioni non veritiere, così da conferire maggiore tutela ai creditori che aderiscono all’accordo, ovvero coinvolti nel piano di rientro.

Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento consente di rivolgersi ad un organismo apposito (come si vedrà di seguito) o a un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai) e poi loro tramite al Tribunale competente, a mezzo di un “piano di rientro” che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se i debiti non saranno di fatto onorati nel loro integrale ammontare.

Laddove il piano non fosse concretamente attuabile ovvero, fosse respinto dal Giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Durante l’esecuzione della procedura, il giudice ha la facoltà di sospendere ogni azione esecutiva (pignoramento, etc…) eventualmente promossa dai creditori nei confronti dei beni del debitore.

Una volta terminata con successo la procedura, il debitore è esdebitato, ottenendo il beneficio di essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non, rimasti parzialmente insoddisfatti ed accedendo così ad un “fresh start”, o nuovo inizio.

Il consumatore ha a disposizione tre diverse procedure:

A) Accordo con i creditori. Questo tipo di procedura prevede che la proposta sia sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

Usufruendo di tale procedura legale, è dunque ammissibile, previo consenso di una percentuale pari al 60% dei creditori interessati e con l’omologa da parte del Tribunale del luogo di residenza del debitore, accedere ad un accordo di ristrutturazione del debito che ricalca i presupposti contenuti nell’art.182 della legge fallimentare.

B) Piano del consumatore. Questa è la procedura consigliabile per i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

L’accordo dei creditori non è necessario, ma si dovrà comunque assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore (includente ad esempio anche quelli normalmente impignorabili).

Di seguito i requisiti di ammissibilità al c.d. “piano del consumatore”:

– situazione di sovraindebitamento;

– solo soggetti esclusi dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare (ovvero, solo consumatori, artigiani, professionisti, etc.);

– non aver fatto ricorso alla stessa procedura nei cinque anni precedenti;

– non aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore;

– fornire idonea documentazione a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale del debitore.

Se tra i creditori compaiono le Pubbliche Amministrazioni (Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.) o agenti per la riscossione (Equitalia, etc. ), il piano deve necessariamente prevedere la ricostruzione della posizione fiscale del consumatore e l’indicazione dei contenziosi eventualmente pendenti. Inoltre, entro tre giorni dal deposito del piano in Tribunale, il professionista dovrà presentare il piano sia alle Pubbliche Amministrazioni creditrici, che agli agenti di riscossione coinvolti.

Come accennato, peculiare a questa procedura è la facoltà per il Giudice adito di omologare il piano del consumatore anche quando non vi sia l’accordo con i creditori.

 Il Giudice potrà comunque omologare il piano se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano, in misura non inferiore a quella che si otterrebbe con l’alternativa procedura c.d. “della liquidazione dei beni”.

Dalla data di omologazione è fatto divieto ai creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di iniziare o proseguire azioni cautelari, di acquisire titoli di prelazione sul patrimonio del consumatore.

Ai creditori posteriori è vietato procedere con azioni esecutive sui beni oggetto del piano del consumatore.

C) Liquidazione del patrimonio. In alternativa al piano del consumatore, è possibile richiedere la liquidazione di tutti i propri beni.

In altri termini, laddove non sia possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette un certo margine di scelta su quali beni cedere, con la liquidazione vengono coinvolti tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) onde ottenere l’esdebitazione.

Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).

La scelta tra le differenti tipologie di esdebitamento previste dal legislatore, è dunque oggetto di una attenta e preventiva analisi da compiersi congiuntamente tra professionisti/organi abilitati e soggetti privati interessati.

Da un punto di vista pratico, la procedura compositiva della “crisi da sovraindebitamento”, consente  al comune debitore di fornire una soluzione globale a tutto il proprio passivo, a mezzo di un nuovo strumento che investe l’intero patrimonio, con il vantaggio di sottoporlo ad una ristrutturazione del debito su misura;  per il debitore,  si avrà il vantaggio di evitare i tempi ed i costi delle esecuzioni individuali, che non sempre si pongono come strumenti efficaci a salvaguardare i diritti patrimoniali lesi, potendo fare ragionevole affidamento su di un “piano di rientro” omologato.

Come si è visto, per fruire della procedura di esdebitazione ci si può rivolgere ad un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai) ovvero agli “Organismi” a ciò deputati e dotati di specifiche competenze dalle normative per la composizione della crisi,  tra i quali rientrano di diritto le camere di commercio (organismi di conciliazione) nonché gli organismi deputati organizzati dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

Sono da un lato proprio questi professionisti ed Organismi deputati, a dovere sensibilizzare il consumatore/soggetto privato verso la procedura di esdebitamento.

Si è di fronte ad una procedura “nuova” anche da un punto di vista culturale e di presa di responsabilità, potendo essa implicare una “disclosure” contraria ai consueti percorsi di fuga dal creditore e dell’elusione fiscale e non, con l’auspicio però di restituire nel medio termine nuova linfa vitale al soggetto indebitato ed al proprio ambito familiare, spesso irrimediabilmente compromesso.

Un ruolo chiave, è giocato dai professionisti ed Organismi abilitati, i quali si pongono come intermediari specialisti della gestione della crisi, ma anche dai Giudici e, dalle Istituzioni che laddove coinvolte, devono sensibilizzarsi al processo di soluzione della crisi di soggetti privati, piuttosto che farne mero strumento per aggredire in un sol colpo il complesso patrimoniale.

In questo senso, si potrebbe prevedere per tutti coloro che intendono avvalersi della procedura di cui alla  Legge 27/01/2012 n.3, l’impignorabilità assoluta della prima casa, ovvero una protezione certa e rafforzata avverso le azioni a volte anche “sconsiderate”, poste in essere dagli Enti riscossori incaricati.

 Articolo di  AVV. PROF. GIUSEPPE LEPORE

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